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Il VIES non è più obbligatorio per le operazioni B2B intracomunitarie al fine dello sconto IVA.

Dal punto di vista finanziario e tributario, il 2020 ha portato con sè delle interessanti novità per quanto riguarda il commercio, regolamentando da un punto di vista normativo e giuridico tutte quelle che sono le cessioni intracomunitarie. Difatti, i soggetti giuridici passivi coinvolti nello scambio, hanno la possibilità di scontare l’IVA nel proprio paese, anche se questi non risultano essere iscritti al VIES.

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Al fine quindi di scongiurare qualsiasi tipologia di frode, tutte le operazioni intracomunitarie con soggetti di fatto presenti in altri territori dell’Unione Europea, previa l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia occorre, in maniera preliminare, fare una piccola distinzione tra quelle che sono le varie operazioni intracomunitarie:

  • soggettivo: quando le operazioni commerciali avvengono tra due soggetti identificati, ai fini dell’IVA, in due territori appartenenti all’Unione Europea, tramite apposita iscrizione alla banca dati del VIES;
  • oggettivo: tale operazione contempla il passaggio del bene dal cedente al concessionario, il cui trasferimento è di tipo oneroso;
  • territoriale: la transazione contempla il passaggio di beni all’interno del territorio comunitario, tra paesi membri.

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E’ doveroso prestare attenzione alla circolazione, in via del tutto generale, delle merci all’interno del territorio comunitario. L’assenza di specifica documentazione probatoria, infatti, potrebbe portare al mancato riconoscimento della non imponibilità, con conseguente applicazione dell’IVA in ottemperanza delle singole direttive che ciascun paese adotta. Tuttavia, vi sono alcuni casi, relativi alla cessione intracomunitaria di beni, in cui non vi è l’imponibilità in Italia, come ad esempio:

  • le compravendite di tipo oneroso, le cui merci vengono trasportate o spedite nel territorio di un altro Stato membro, dall’acquirente o dal cedente o da terzi per conto loro;
  • la cessione di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, trasportati o dal cedente o per suo conto all’interno del territorio di altri Stati Membri;
  • cessioni con spedizione o trasporto dal proprio territorio ad altro Stato, ove ne è contemplato il montaggio o l’installazione da parte del fornitore o per suo conto.

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Qualunque sia il caso, coloro i quali abbiano effettuato delle operazioni economiche intercomunitarie, sono tenuti ad emettere una fattura senza imposta, indicando:

  • non imponibile, annotando la relativa normativa comunitaria od europea
  • il numero di identificazione IVA attribuito al committente nell’ambito dell’Unione Europea.

Cos’è il VIES

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Da un punto di vista specifico, il VIES (Vat Information Exchange System), è un sistema informatizzato che coadiuva le aziende per quanto riguarda l’ottenimento rapido di tutte le informazioni concernenti la Partita IVA dei propri clienti, identificando quindi in maniera veloce tutte quelle che sono le irregolarità fiscali presenti, al fine di prevenirne eventuali frodi. Si tratta di un vero e proprio sistema di monitoraggio che ha come scopo principale quello di garantire la trasparenza e l’efficienza di tutte le operazioni commerciali. Il motivo portante di questa precisa circostanza è facilmente identificabile: le cessioni intracomunitarie sono esenti da IVA nello Stato a cui appartiene il venditore; l’acquirente, in caso contrario invece, sarà abilitato a scontare l’IVA nel proprio paese al momento della ricezione dei beni. Questo sistema, quindi, comporta in maniera imprescindibile una trasparenza per quanto riguarda la partita IVA dei soggetti coinvolti. Grazie dunque al VIES, è possibile tracciare immediatamente gli identificativi dei singoli soggetti, affinché si abbiano le opportune regolarità dal punto di vista tributario. Il cedente ha la possibilità di verificare, grazie a questo sistema di tracciabilità, tutte quelle che sono le informazioni relative al soggetto in questione, andando semplicemente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Grazie a questo sistema è possibile controllare tutti i dati della controparte coinvolta nell’operazione economica.

I cambiamenti sostanziali avvenuti nel 2020
Tra i vari cambiamenti, sono state inserite due nuove condizioni relative all’esenzione della cessione intracomunitaria:

  • la prima condizione è che il soggetto concessionario sia identificato in uno stato membro diverso rispetto a quello dove è partita la spedizione del bene, e che abbia comunicato al cedente il proprio identificativo;
  • la seconda condizione è che il cedente rispetti l’obbligo di compilare l’apposito modello Intrastat, inserendo tutte le informazioni necessarie relative alla cessione del bene in oggetto.

L’inserimento dei propri dati all’interno dell’apposito archivio VIES è importante anche per avvisare in maniera tempestiva, al fine di arginare il fenomeno della frode e dell’evasione all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia è interessante notare come, a partire dal 1° Gennaio 2020, ci siano state alcune modifiche sostanziali: innanzitutto a partire da questa data, il soggetto che pone in essere una cessione intracomunitaria, avrà diritto all’esenzione dell’IVA solo se è possibile collocare il concessionario in un altro Stato Membro.

Le operazioni B2B (Business To Business) sono coinvolte?

Bisogna partire dal presupposto fondamentale che gli scambi B2B si fondano solo ed esclusivamente sulla soggettività passiva del concessionario, e non sull’esenzione della cessione intracomunitaria che avrebbe come presupposto obbligatorio quello dell’identificazione. Ad avvalorare questa circostanza, infatti, è il fatto che, stando a quando definito dall’articolo 2 della direttiva sull’IVA, gli acquisti intracomunitari sono soggetti ad imposta se effettuati da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Per quanto riguarda invece la questione della natura del requisito concernente il numero identificativo del concessionario, occorre aggiungere che adesso tale requisito assurge alla dignità di condizione per l’esenzione: in altre parole, qualora dovessero sussistere i presupposti sostanziali rappresentati dalla cessione comunitaria, e qualora non vi siano situazioni fraudolente od abusive, l’esenzione dell’importazione va riconosciuta anche in difetto della predetta condizione.

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L’Agenzia dell’Entrate adotta una politica più permissiva

E’ la politica adottata dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 Dicembre 2019: difatti, tutte le operazioni commerciali intracomunitarie si sono svolte senza alcune ripercussione di tipo fiscale. Vi sono, tuttavia, una serie di condizioni irrinunciabili, che si allontanano da quelle meramente formali come l’iscrizione al VIES. Per esempio:
l’onerosità dell’operazione;
la soggettività passiva delle controparti;
il passaggio del bene in questione dal cedente al concessionario;
la movimentazione di beni attraverso al di fuori dello Stato Membro del cedente.
La mancata coordinazione tra Europa ed Amministrazione, ha in questi anni mosso differenti discussioni, con posizioni più o meno contrastanti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, ha deciso di porre in essere una politica più morbida e meno restrittiva, stabilendo sostanzialmente che in assenza di comportamenti fraudolenti, la mancata iscrizione al VIES non comporta alcun tipo di ripercussione dal punto di vista dell’imponibilità dell’IVA. Tuttavia, nonostante l’iscrizione al VIES non comporti ripercussioni nell’ambito dell’operazione intracomunitaria, costituirebbe comunque una violazione formale, con relativa sanzione pecuniaria di duecentocinquanta euro. Tuttavia è bene specificare che, questa politica adottata dall’Agenzia delle entrate, ha avuto validità fino al 31 Dicembre 2019; a partire infatti dal 1° Gennaio 2020, infatti, si è tornato a tenere conto di tutte le normative precedenti, contemplando quindi l’obbligatorietà di essere iscritti all’interno degli archivi VIES.

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In definitiva si può definire la politica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate più permissiva, evitando quindi annose questioni relative alla burocrazia della movimentazioni di merci all’interno del territorio comunitario. Chiaramente l’iscrizione al VIES garantirebbe una maggiore trasparenza dal punto di vista tributario, andando così ad evitare eventuali frodi e raggiri. Dovrebbe essere quindi una condizione imprescindibile di cui tener conto, anche per avere la certezza circa la buona fede dei singoli soggetti coinvolti in una qualsivoglia transazione. La corretta tracciabilità, l’efficienza e la trasparenza, contribuiscono a garantire una migliore efficienza dal punto di vista fiscale, non andando così a ledere gli interessi dei singoli soggetti coinvolti, garantendo così una corretta ed onesta circolazione dei beni, di qualunque natura essi siano, all’interno del territorio comunitario.

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