Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come Packaging and Packaging Waste Regulation o PPWR, introduce un quadro europeo progressivo per progettare, utilizzare, ridurre, riutilizzare e gestire gli imballaggi. La sua applicazione generale inizierà il 12 agosto 2026, ma non tutti gli obblighi destinati agli e-commerce decorreranno da quella data.
Per un negozio online italiano il PPWR non è soltanto una norma sulle scatole. Riguarda anche il modo in cui vengono scelti gli imballaggi, la quantità di materiale utilizzata, lo spazio vuoto nelle spedizioni, la riciclabilità, il contenuto riciclato, l’etichettatura e gli adempimenti di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, gli obblighi nazionali del Paese in cui l’imballaggio viene immesso sul mercato possono continuare ad applicarsi.
Che cos’è il PPWR e da quando si applica
Il Regolamento (UE) 2025/40 è un atto direttamente applicabile negli Stati membri, adottato per sostituire progressivamente la precedente direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La data generale di applicazione è il 12 agosto 2026. Questa data non deve però essere confusa con l’entrata in vigore di ogni singolo requisito.
Il regolamento contiene infatti obblighi con date diverse, periodi transitori, deroghe per determinate categorie di operatori e rinvii ad atti delegati o di esecuzione della Commissione europea. Per alcuni aspetti tecnici, come i metodi di calcolo, i formati delle etichette e le modalità operative di determinati registri, saranno necessari ulteriori provvedimenti europei.
Cosa cambia per gli imballaggi delle spedizioni e-commerce
Minimizzazione dell’imballaggio
Il PPWR rafforza il principio secondo cui l’imballaggio deve essere limitato al minimo necessario per proteggere il prodotto, garantire sicurezza, igiene e funzionalità logistica. L’obiettivo non è eliminare ogni materiale protettivo, ma evitare sovradimensionamenti, strati non necessari e soluzioni progettate principalmente per aumentare il volume percepito.
Per un e-commerce questo significa analizzare le dimensioni reali dei prodotti, i sistemi di picking e confezionamento, le scatole disponibili, i materiali di riempimento e il tasso di danneggiamento. Una scatola più piccola non è automaticamente conforme se aumenta rotture e resi: la valutazione deve considerare la funzione dell’imballaggio e la protezione necessaria durante trasporto, movimentazione e consegna.
Il limite del 50% di spazio vuoto
Una delle novità più rilevanti per gli imballaggi e-commerce è il rapporto massimo del 50% di spazio vuoto per gli imballaggi raggruppati, da trasporto e per il commercio elettronico. Questo obbligo non scatta il 12 agosto 2026: la data prevista dal regolamento è il 12 febbraio 2028.
Lo spazio vuoto è, in termini generali, il volume interno dell’imballaggio che non è occupato dal prodotto. Nel calcolo devono essere considerati anche i materiali di riempimento e di protezione, come carta accartocciata, pluriball, cuscinetti d’aria, polistirolo, schiume, inserti e altri elementi utilizzati per stabilizzare o proteggere la merce. Il materiale di riempimento non “cancella” lo spazio vuoto: normalmente ne riduce il volume soltanto se occupa effettivamente quello spazio.
Il calcolo concreto dipenderà anche dai metodi e dalle definizioni tecniche stabiliti dalla normativa e dagli eventuali atti di esecuzione della Commissione. Il regolamento prevede eccezioni e possibilità di escludere alcune categorie o situazioni, tra cui specifiche esigenze di protezione, caratteristiche del prodotto, requisiti di sicurezza o imballaggi riutilizzabili, secondo le condizioni previste dal testo e dai successivi chiarimenti. Prima di adottare una formula definitiva di calcolo è quindi opportuno verificare il testo consolidato e gli atti applicabili.
Etichettatura, riciclabilità e materiali
Etichette e composizione
Il PPWR introduce un percorso verso etichette armonizzate, basate su informazioni comuni sulla composizione dei materiali e sulla gestione a fine vita. Le modalità grafiche e tecniche dovranno essere definite o completate attraverso atti della Commissione. Per molti requisiti di etichettatura la data di riferimento è il 12 agosto 2028, oppure una data successiva collegata all’adozione degli atti tecnici quando il regolamento lo prevede.
L’e-commerce deve distinguere tra l’etichetta dell’imballaggio acquistato dal fornitore e le informazioni che deve fornire al consumatore o alle autorità. Non è corretto applicare simboli inventati o dichiarare che un imballaggio è riciclabile senza una verifica tecnica. L’azienda dovrebbe raccogliere dai fornitori la composizione dei materiali, la presenza di componenti diversi, le istruzioni di separazione e la documentazione di conformità.
Riciclabilità e contenuto riciclato
Il regolamento prevede requisiti di progettazione per la riciclabilità e un percorso di classificazione della prestazione dell’imballaggio. I requisiti diventano progressivamente più stringenti e sono collegati anche a criteri tecnici e atti secondari. Per gli imballaggi in plastica sono previsti contenuti minimi di materiale riciclato, con obiettivi dal 2030 e valori più elevati dal 2040, differenziati in base al tipo di plastica e all’uso dell’imballaggio.
Non tutti gli imballaggi di un e-commerce sono necessariamente soggetti allo stesso obiettivo. Occorre classificare il materiale, verificare se si tratta di imballaggio a contatto con alimenti o di altra categoria sensibile e controllare le eventuali deroghe. Le dichiarazioni del fornitore devono essere coerenti con la documentazione tecnica e con la futura dichiarazione UE di conformità prevista dal regolamento.
Sostanze soggette a limitazioni
Il PPWR introduce o rafforza limitazioni per determinate sostanze negli imballaggi. Tra gli aspetti più rilevanti vi sono le restrizioni relative alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, note come PFAS, negli imballaggi a contatto con alimenti, con soglie e condizioni specifiche. Per le confezioni alimentari è quindi necessario chiedere ai fornitori attestazioni aggiornate e verificare le date di applicazione previste dal regolamento.
Riutilizzo e responsabilità degli operatori
Il PPWR promuove sistemi di riutilizzo e stabilisce obiettivi progressivi per alcune categorie di imballaggi, soprattutto nel trasporto e nella distribuzione. Per gli imballaggi da trasporto sono previsti obiettivi al 2030 e al 2040, con percentuali e deroghe variabili in base alla tipologia di flusso e all’operatore. Gli imballaggi riutilizzabili devono essere progettati, gestiti e accompagnati da sistemi adeguati di restituzione, rotazione e riempimento: non basta utilizzare una scatola più volte in modo occasionale.
Il produttore dell’imballaggio deve assicurare progettazione, conformità, documentazione e informazioni richieste dal regolamento. L’azienda che confeziona e spedisce i propri prodotti può essere invece l’operatore che immette l’imballaggio sul mercato, oppure il soggetto responsabile ai fini EPR secondo le regole applicabili. La qualifica dipende dal tipo di imballaggio, dalla catena di fornitura e dal Paese in cui il prodotto confezionato viene messo a disposizione.
La documentazione potrà comprendere dati su composizione, riciclabilità, contenuto riciclato, valutazione di conformità, istruzioni, registrazioni e dichiarazioni. È consigliabile creare già ora una scheda per ogni formato di imballaggio, con fornitore, materiali, peso, dimensioni, componenti, destinazione d’uso e prove disponibili.
EPR e vendita in Italia
La responsabilità estesa del produttore, o EPR, comporta in genere registrazione, comunicazioni, contributi e partecipazione a un sistema autorizzato per la gestione dei rifiuti di imballaggio. Il PPWR armonizza il quadro europeo, ma non elimina automaticamente i sistemi nazionali. In Italia restano rilevanti le regole nazionali, il CONAI, i consorzi di filiera e gli adempimenti previsti per l’immissione al consumo degli imballaggi.
Un negozio italiano che spedisce un paio di scarpe a Milano deve quindi verificare chi acquista e immette sul mercato la scatola primaria, l’eventuale imballaggio secondario e il cartone da trasporto. Deve inoltre gestire correttamente gli adempimenti ambientali italiani, conservare i dati sui materiali e prepararsi alle informazioni richieste dal PPWR. La responsabilità non scompare perché l’imballaggio è stato prodotto da un fornitore esterno.
E-commerce italiano che spedisce in Europa
Il PPWR è un regolamento europeo direttamente applicabile, ma il fatto di rispettarlo non significa avere automaticamente assolto ogni obbligo del Paese di destinazione. Le regole EPR e i sistemi di finanziamento della raccolta possono richiedere registrazioni nel Paese in cui l’imballaggio viene messo a disposizione del consumatore, anche quando la vendita avviene online.
Un e-commerce italiano che vende regolarmente in Francia deve verificare gli obblighi francesi relativi agli imballaggi, inclusi eventuali registrazione, identificativo EPR, dichiarazioni e contributi. In Germania occorre considerare il sistema nazionale per gli imballaggi destinati ai consumatori e i relativi adempimenti. In Spagna e Austria devono essere analizzati i rispettivi regimi EPR e gli obblighi per la vendita a distanza. Le soglie, le categorie, le responsabilità del venditore e le modalità di delega possono differire.
Il merchant deve inoltre controllare eventuali requisiti nazionali su etichettatura, raccolta differenziata, lingue, registri e dichiarazioni. Un marketplace può offrire strumenti o assumere alcuni adempimenti contrattualmente, ma la presenza sulla piattaforma non trasferisce automaticamente ogni responsabilità. È necessario verificare termini del marketplace, ruolo giuridico delle parti, Paese del cliente e qualificazione del produttore.
E-commerce italiano che spedisce fuori dall’Unione Europea
Per una spedizione verso Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti o altri Paesi extra-UE, il PPWR resta rilevante per gli obblighi che riguardano l’operatore europeo, la progettazione e l’immissione sul mercato nell’Unione. Tuttavia, il Paese di destinazione può applicare regole proprie su materiali, riciclabilità, etichette, sostanze, registrazioni, EPR e rifiuti di imballaggio.
Il Regno Unito non deve essere trattato come uno Stato membro: occorre verificare separatamente le regole britanniche, anche in relazione alla responsabilità del produttore e alla vendita a distanza. Per la Svizzera valgono le disposizioni svizzere, mentre negli Stati Uniti gli obblighi possono dipendere dallo Stato federato e dal tipo di imballaggio. Per altri mercati servono verifiche locali prima di scalare le vendite. Il PPWR non sostituisce la normativa del Paese di importazione.
Cinque casi pratici
Caso 1: un paio di scarpe spedito a Milano
Il negozio deve scegliere un imballaggio proporzionato, raccogliere i dati sulla scatola e sull’eventuale riempitivo, verificare gli obblighi italiani EPR e monitorare le scadenze PPWR. Il limite del 50% non è obbligatorio il 12 agosto 2026, ma il formato dovrà essere valutato in vista del 12 febbraio 2028.
Caso 2: lo stesso prodotto spedito in Germania
Oltre alla conformità europea, l’azienda deve verificare gli adempimenti tedeschi per gli imballaggi da vendita a distanza, inclusi registrazione, sistema di finanziamento e dichiarazioni eventualmente richieste. La scatola non deve essere analizzata soltanto secondo le regole italiane.
Caso 3: vendite regolari in Francia
La frequenza e la stabilità delle vendite rendono necessario un controllo strutturato del regime francese: categorie di imballaggio, produttore responsabile, registrazioni, contributi, identificativi ed eventuali marcature. Il PPWR fornisce la base europea, ma gli adempimenti EPR nazionali possono restare distinti.
Caso 4: spedizione nel Regno Unito
Il merchant deve separare l’analisi PPWR da quella britannica. Devono essere verificate le regole locali applicabili all’imballaggio, al venditore estero, all’importatore e alla responsabilità finanziaria per la gestione dei rifiuti.
Caso 5: scatola grande con carta o cuscinetti d’aria
Il riempitivo protegge il prodotto, ma è incluso nella valutazione dello spazio vuoto e non rende automaticamente proporzionato l’imballaggio. L’azienda deve misurare il volume interno, il volume del prodotto e il volume occupato dai materiali, documentando il metodo usato e riducendo il sovradimensionamento quando non è giustificato.
Timeline PPWR per gli e-commerce
| Data | Obbligo o novità | Chi riguarda | Cosa deve fare un e-commerce |
|---|---|---|---|
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40. | Operatori economici della filiera degli imballaggi. | Avviare mappatura, raccolta dati, verifica fornitori e analisi dei flussi nazionali ed esteri. |
| 12 febbraio 2028 | Applicazione prevista del limite massimo del 50% di spazio vuoto per imballaggi raggruppati, da trasporto e e-commerce. | Operatori che utilizzano tali imballaggi, salvo eccezioni. | Misurare i formati e ridurre scatole e riempitivi non necessari; verificare metodo e atti tecnici. |
| 12 agosto 2028 | Entrata prevista di diversi requisiti armonizzati di etichettatura, con possibili collegamenti ad atti di esecuzione. | Produttori e operatori che mettono imballaggi sul mercato. | Aggiornare artwork e informazioni soltanto sulla base dei formati ufficiali. |
| 2029 | Previsti ulteriori requisiti informativi per imballaggi riutilizzabili, secondo le date e gli atti applicabili. | Operatori che immettono o utilizzano imballaggi riutilizzabili. | Preparare sistemi di restituzione, tracciabilità e comunicazione. |
| 2030 | Primi obiettivi vincolanti su riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e restrizioni per specifici formati. | Produttori e operatori interessati dalle categorie previste. | Qualificare materiali, ottenere evidenze tecniche e rivedere contratti e packaging design. |
| 2040 | Obiettivi più ambiziosi su contenuto riciclato, riutilizzo e riduzione degli imballaggi, secondo la categoria. | Filiera degli imballaggi. | Pianificare investimenti, alternative riutilizzabili e nuovi modelli logistici. |
Le date della tabella devono essere lette insieme al testo del regolamento e agli atti delegati o di esecuzione adottati nel frattempo. Non tutte le misure hanno la stessa decorrenza e alcuni dettagli tecnici non possono essere definiti correttamente senza i provvedimenti secondari.
PPWR: attenzione alle informazioni sbagliate
- “Dal 12 agosto 2026 non si possono più usare pacchi con oltre il 50% di spazio vuoto.” Errato. Il limite del 50% è previsto dal 12 febbraio 2028, non dalla data generale di applicazione.
- “La normativa riguarda solo chi produce scatole.” Errato. Coinvolge diversi operatori della filiera, compresi soggetti che immettono imballaggi sul mercato o li utilizzano per spedire prodotti.
- “Se spedisco in Europa basta rispettare la normativa italiana.” Errato. Gli obblighi EPR e alcuni adempimenti nazionali possono applicarsi nel Paese di destinazione.
- “Il materiale di riempimento elimina lo spazio vuoto.” Necessita di precisazione. Il riempitivo occupa volume, ma viene considerato nella valutazione e non giustifica una scatola sproporzionata.
- “Tutti gli obblighi entrano in vigore contemporaneamente.” Errato. Esistono date diverse, transitori, deroghe e atti tecnici ancora necessari.
- “Il PPWR riguarda solo le spedizioni tra Paesi europei.” Errato. Il regolamento disciplina la filiera nell’Unione; per le esportazioni extra-UE si aggiungono le regole del Paese di destinazione.
Checklist pratica per un e-commerce italiano
Da verificare subito: 2026
- Inventariare scatole, buste, nastri, etichette, riempitivi e imballaggi restituiti.
- Individuare chi è il produttore o il soggetto responsabile per ogni categoria.
- Raccogliere peso, dimensioni, materiali, composizione e documentazione dai fornitori.
- Verificare CONAI e gli obblighi EPR italiani già applicabili.
- Creare una matrice per Paese di destinazione, distinguendo UE ed extra-UE.
Da preparare per il 2027-2028
- Misurare lo spazio vuoto dei principali formati di spedizione includendo i materiali protettivi.
- Ridurre il sovradimensionamento e testare imballaggi alternativi senza aumentare i danni.
- Monitorare gli atti della Commissione su calcolo, etichette, riciclabilità e conformità.
- Predisporre un processo per aggiornare etichette e schede tecniche.
Da pianificare entro il 2030
- Verificare gli obiettivi di contenuto riciclato applicabili agli imballaggi in plastica.
- Valutare formati riutilizzabili e sistemi di restituzione quando economicamente e operativamente sostenibili.
- Rivedere contratti con fornitori, marketplace, operatori logistici e partner EPR.
- Documentare la conformità con procedure interne, dichiarazioni e registri aggiornati.
Conclusione
Il PPWR non deve essere interpretato semplicemente come una nuova legge sui pacchi. È una trasformazione progressiva delle regole europee sulla progettazione, sull’uso, sulla riduzione, sulla riciclabilità, sul riutilizzo e sulla gestione degli imballaggi. Per gli e-commerce italiani la priorità è distinguere la data generale del 12 agosto 2026 dalle scadenze specifiche, preparare dati affidabili e analizzare ogni mercato di vendita.
Domande frequenti sul PPWR per l’e-commerce
Il limite del 50% di spazio vuoto vale già dal 12 agosto 2026?
No. La data prevista per il limite massimo del 50% negli imballaggi raggruppati, da trasporto e e-commerce è il 12 febbraio 2028, nel rispetto delle condizioni, delle eccezioni e dei metodi di calcolo applicabili.
Il PPWR elimina gli obblighi EPR nazionali?
No. Il regolamento armonizza il quadro europeo, ma registrazioni, sistemi EPR, contributi e dichiarazioni nazionali possono continuare a essere richiesti nei Paesi in cui l’imballaggio viene immesso sul mercato.
Un e-commerce italiano deve rispettare le regole del Paese UE del cliente?
Può doverlo fare. La vendita a distanza può attivare obblighi ambientali nel Paese di destinazione, soprattutto in materia di EPR, registri, contributi e dichiarazioni. Il caso va verificato per ogni Stato.
Cosa cambia per una spedizione nel Regno Unito?
Il Regno Unito non è uno Stato membro. Gli obblighi rilevanti nell’Unione restano da valutare, ma devono essere verificati separatamente anche i requisiti britannici applicabili a imballaggio, vendita a distanza, importatore ed EPR.
Il marketplace assume automaticamente la responsabilità per gli imballaggi?
No. Un marketplace può offrire servizi o assumere determinati adempimenti, ma la piattaforma non trasferisce automaticamente ogni responsabilità. Occorre analizzare contratto, ruolo delle parti, flusso logistico e Paese di vendita.
Fonti ufficiali
- Testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 su EUR-Lex
- Commissione europea: packaging and packaging waste
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: imballaggi
- CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
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